La richiesta del Superbonus del 110%, introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), è indubbiamente la pratica principale tra le detrazioni fiscali odierne, poiché consente al contribuente di ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare, beneficiando della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Tuttavia, il beneficio di tale agevolazione fiscale non è così immediato e nel corso dello svolgimento della pratica possono sorgere alcune criticità volte a far decadere il contribuente dal relativo beneficio fiscale, con conseguente richiesta futura da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente della restituzione del credito di imposta, con relativo pagamento di interessi e sanzioni.
Si ricorda che l’aliquota di detrazione del 110% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, riguarda specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Vi sono ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, se è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
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