Il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), in ragione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto ulteriori interventi in materia di riscossione:

  • differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari; differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, vi è la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate, effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2020, entro il termine del 31 luglio 2021;
  • per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, vi è la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate, effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2021, entro il termine del 30 novembre 2021;
  • proroga, fino al 30 aprile 2021, del blocco delle procedure cautelari ed esecutive compresi i pignoramenti pressi terzi. Fino al 30 aprile 2021, dunque, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione;
  • sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’ 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;
  • annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La misura è destinata alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Il “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha introdotto ulteriori novità in materia di riscossione e, in particolare:

  • differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”;
  • estinzione delle procedure esecutive in corso, con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
  • per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione;
  • per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste;
  • entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
  • possibilità anche per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), di chiedere la dilazione del pagamento(ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.