L’art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018 ha proposto, per la terza volta, la definizione agevolata per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossione (ex Equitalia).

La definizione agevolata, secondo la normativa in commento, può avere ad oggetto i debiti risultanti dalle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Le agevolazioni previste dalla legge in oggetto prevede che il contribuente, una volta presentata la richiesta di definizione agevolata all’agente delle Riscossione, possa estinguere i debiti erariali, senza dover pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali presenti nelle cartelle esattoriali.

Tra le più importanti novità introdotte dalla norma, vi é possibilità per il contribuente di corrispondere al Fisco quanto dovuto, ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, fino ad un massimo di 18 rate, da versare nell’arco di 5 anni (2 scadenze nel 2019 e 4 scadenze a partire dal 2020 al 2023); naturalmente, é possibile perfezionare la definizione agevolata in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019.

Si ricorda che le precedenti due definizioni agevolate prevedevano tempi stringenti e ravvicinati, motivo per il quale molti contribuenti non hanno potuto perfezionare il versamento delle rate; difatti, tale problematica ha consentito di estendere la c.d. rottamazione-ter anche a chi era decaduto dalle rottamazioni precedenti.

Sono definibili, infatti, anche i carichi affidati agli agenti della riscossione già oggetto di prima rottamazione, per i quali il contribuente non ha perfezionato la definizione con l’integrale pagamento, con il medesimo numero massimo di rate della rottamazione ter.

Sono definibili, altresì, le cartelle esattoriali già oggetto di seconda rottamazione, per le quali il contribuente non ha regolarizzato i versamenti delle rate della rottamazione bis entro il 7 dicembre. In tal caso cambiano le scadenze per il pagamento delle rate, scendono da 18 a 10.

Si ricorda, infine, che in caso di rateizzazione, l’importo degli interessi dovuti su ciascuna delle rate sarà pari allo 0,3%, a fronte della misura ordinaria pari al 4,5% (previsto dallíart. 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni).

Ulteriore novità riguarda i ritardi nel pagamento: se per le prime due edizioni della rottamazione si decadeva anche in caso di pagamento entro un giorno dalla scadenza, la terza definizione agevolata delle cartelle tollera i lievi ritardi, ossia entro un massimo di 5 giorni dalla scadenza della rata.

Per aderire alla rottamazione ter é necessario presentare la domanda tramite apposito modello DA-2018 entro il 30 aprile 2019.

Infine, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossione, una volta accolta l’istanza di definizione agevolata, invierà ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute” entro il 30 giugno 2019, con l’indicazione dell’importo residuo da pagare insieme agli appositi bollettini, a seconda del piano di rate indicato nel modello DA-2018.